PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della zona franca urbana di Lamezia Terme).

      1. È istituita la zona franca urbana nel territorio del comune di Lamezia Terme, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.
(Agevolazioni).

      1. Alle nuove attività imprenditoriali avviate nell'ambito della zona franca urbana di Lamezia Terme sono concesse esenzioni fiscali e contributive. Gli sgravi fiscali riguardano le imposte sui redditi delle società per la durata di cinque anni, i contributi pagati dai datori di lavoro e le imposte sui suoli per costruire nuovi stabilimenti produttivi. Gli sgravi sono limitati alle imprese con meno di 50 dipendenti ed il cui fatturato non superi i 10 milioni di euro. Le agevolazioni concedibili sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, con particolare riferimento a quelli destinati al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.

Art. 3.
(Società ed ambiti produttivi interessati).

      1. Alle agevolazioni di cui all'articolo 2 possono accedere tutte le imprese comprese quelle nazionali e internazionali, che hanno avviato la loro attività a partire dal

 

Pag. 5

1o gennaio 2007 nel territorio del comune di Lamezia Terme.

Art. 4.
(Revoca delle agevolazioni).

      1. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 sono revocate qualora i contratti di lavoro applicati ai dipendenti delle nuove attività avviate dal 1o gennaio 2007 e comprese nella zona franca urbana di Lamezia Terme siano stati sottoscritti in difformità rispetto ai contratti nazionali di categoria dei singoli comparti produttivi. Le stesse agevolazioni non sono concedibili alle società che, a qualunque titolo, comprendano nei loro organismi societari soggetti condannati per reati inerenti l'associazione a delinquere o l'associazione a delinquere di stampo mafioso, per reati fiscali nonché soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Art. 5.
(Soggetto responsabile della zona franca urbana).

      1. La gestione delle agevolazioni e tutte le altre attività inerenti la promozione e l'accompagnamento delle nuove attività imprenditoriali avviate nella zona franca urbana di Lamezia Terme sono di esclusiva competenza del comune di Lamezia Terme o di società pubbliche di sua emanazione con il compito della promozione, del sostegno e del rilancio produttivo del territorio di Lamezia Terme.

Art. 6.
(Compartecipazione della regione).

      1. La regione Calabria, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, individua, d'intesa con il Comitato interministeriale per la programmazione economica, la zona

 

Pag. 6

franca urbana di Lamezia Terme come la più rispondente alle esigenze di rilancio occupazionale e produttivo della regione.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.